Abuso di dipendenza economica e abuso di posizione dominante
È necessario anzitutto un raffronto con l’abuso di posizione dominante e si deve chiarire subito che nell’abuso di dipendenza economica si dà rilievo non alla dominazione di un’impresa sul mercato, ma all’abuso e allo squilibrio nell’ambito di un rapporto negoziale.
In Italia si è discusso se collocare la norma nella disciplina antitrust o in quella contrattuale.
La fattispecie dell’abuso di dipendenza economica nei disegni originari avrebbe dovuto essere collocata nella l. 287/90 ad integrazione della tutela offerta dal divieto di abuso di posizione dominante.
Tale soluzione sarebbe stata perfettamente in linea con quelle adottate da Germania e Francia.
L’esclusione della disciplina dalla legge antitrust è stata influenzata principalmente da un parere negativo dell’AGCM, perché “le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all’assetto di mercato”, mentre la norma relativa alla dipendenza economica “costituisce una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali fra le parti, con finalità che possono prescindere dall’impatto di tali rapporti sull’operare dei meccanismi concorrenziali”.
Sicché le patologie di questo rapporto trovano rimedio nel divieto, e conseguente invalidità, di clausole vessatorie “e nelle garanzie stabilite a favore della parte più debole della loro disciplina va inquadrata, si concluse, nell’ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti”.
Così la disciplina della concorrenza avrebbe di mira solo il benessere collettivo mentre il diritto dei contratti potrebbe perseguire una finalità di giustizia distributiva in ordine ad ogni singolo rapporto.
La rigidità di questa schematizzazione contrasta sia con la complessità e la molteplicità di funzioni che si sono storicamente ricondotte all’antitrust, sia con la perdita di benessere derivante dall’abuso di una posizione di dominio relativo, analoga a quella che scaturisce dall’esercizio di una posizione di tipo monopolistico.
L’evoluzione normativa della legge sulla subfornitura conferma queste perplessità.
Nella prima metà del 2000 la X Commissione del Senato constatò la sostanziale inattuazione dell’art. 9 l. 192/98 e ciò si ritenne dovuto alla formulazione della norma che prevedeva la possibilità di agire esclusivamente in sede civile, ad iniziativa di parte, con l’esclusione di interventi d’ufficio da parte di una Autorità pubblica.
La Commissione ha approvato una risoluzione in cui si auspicava l’intervento dell’AGCM al fine di rendere efficace il sistema delle sanzioni e dei controlli.
La richiesta è stata accolta con la l. 57/2001.
Tali vicissitudini sono state alla base della nascita di una profonda ambiguità intorno al suo ambito di applicazione, che hanno reso l’art. 9 della l. 192/98 una norma “sospesa tra diritto civile e diritto antitrust”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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