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La dichiarazione di nomina nei contratti


La clausola di riserva di nomina deve essere inserita contestualmente alla conclusione del contratto.
Essa deve prevedere il termine entro il quale lo stipulante potrà validamente effettuare la dichiarazione; ove questo non sia pattiziamente convenuto, supplisce l’art. 1402 c.c., ai sensi del quale la comunicazione della dichiarazione deve essere effettuata alla controparte nel termine di 3 giorni dalla stipulazione del contratto.
A fondamento della brevità di tale termine di esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Vi è altresì un’esigenza di natura fiscale: il termine civilistico coincide infatti con il termine previsto ai fini fiscali, decorso il quale la dichiarazione di nomina è considerata quale doppio trasferimento, con tutte le conseguenze in termini di tassazione.
In ogni caso, il termine deve essere certo e non generico; questo inoltre è da ritenersi di decadenza e non di prescrizione.
La dichiarazione di nomina costituisce un atto recettizio e produce i propri effetti quando è comunicata alla controparte nel termine di cui all’art. 1402 c.c.

Natura giuridica

Per quella dottrina che riconduce l’istituto nell’ambito del fenomeno della rappresentanza, la dichiarazione di nomina configura la spendita del nome.
È tuttavia discusso se la dichiarazione di nomina configuri un negozio giuridico unilaterale o, piuttosto, un atto giuridico in senso stretto, privo di natura negoziale.
È preferibile il primo orientamento, ai sensi del quale sia la nomina che l’accettazione hanno autonoma natura negoziale e sono impugnabili secondo la relativa disciplina.

Forma (art. 1403 c.c.)

La dichiarazione di nomina e la relativa accettazione da parte della persona nominata devono avere la stessa forma che le parti hanno utilizzato per il contratto.
In senso analogo, l’opponibilità della dichiarazione di nomina presuppone l’osservanza degli oneri di pubblicità sanciti per il contratto.

Contenuto (art. 1404 c.c.)

Quando al contenuto della dichiarazione di nomina, è necessario e sufficiente che lo stipulante manifesti in modo chiaro e non equivoco l’intenzione di nominare il terzo.

Effetti

Quando la dichiarazione di nomina è stata effettuata validamente nel rispetto delle condizioni previste per la sua efficacia, la persona nominata acquista i diritti ed assume le obbligazioni derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (effetto retroattivo).

Analogie e differenze con altri istituti

Il terzo beneficiario nel contratto a favore di terzo non diventa mai parte del negozio intervenuto tra stipulante e promittente; nel contratto per persona da nominare, invece, il tratto caratteristico è rappresentato dal subentrare nel contratto di un terzo designato per effetto della nomina e della sua accettazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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