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Nozione e natura giuridica del contratto per persona da nominare


Si ha contratto per persona da nominare (artt. da 1401 a 1405 c.c.) quando al momento della sua conclusione una parte (stipulante) si riserva la facoltà di nominare successivamente alla controparte (promittente), la persona che deve acquistare i diritti o assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (electus    
A seguito della conclusione del contratto, le eventualità sono duplici:
- la nomina è validamente ed efficacemente effettuata ed accettata: gli effetti del contratto si producono tra il promittente e l’electus, ex tunc, cioè dal momento della stipulazione del contratto;
- la nomina non viene validamente effettuata o non è accettata: gli effetti del contratto rimangono definitivamente in testa alle parti originarie.
In dottrina è discussa la natura giuridica della fattispecie:
- secondo l’orientamento maggioritario, l’istituto esprime una fattispecie ricondotta nell’ambito del fenomeno rappresentativo, in quanto gli effetti giuridici sono imputati ad un soggetto diverso dalla parte formale che conclude il contratto.
Tale imputazione di effetti in testa all’electus può derivare, si osserva, da una eventuale procura ovvero dall’accettazione della dichiarazione di nomina, equiparabile alla ratifica.
Più precisamente, lo stipulante è individuato quale rappresentante, con o senza procura, dell’electus: si tratterebbe di una rappresentanza eventuale (in quanto la nomina può non esserci) ed in incertam personam, poiché la persona da nominare non è identificata al momento della conclusione del contratto.
Secondo questa tesi, prima della eventuale dichiarazione di nomina, il contratto deve ritenersi validamente concluso e produttivo dei propri effetti tra le parti originarie, le quali non potrebbero dunque sottrarsi all’adempimento delle relative obbligazioni.
Con un correttivo: gli effetti del contratto stipulato tra promittente e stipulante dovrebbero intendersi sospesi fino alla scadenza del termine per la nomina;
un’altra tesi individua nella fattispecie in oggetto una duplicità di contratti diversamente condizionati: un primo contratto tra promittente e stipulante con efficacia immediata ma risolutivamente condizionato alla valida dichiarazione di nomina; il secondo tra la persona da nominare e il promittente destinato a produrre i propri effetti a seguito della nomina.

Contratti ai quali può essere apposta la riserva di nomina

La clausola di riserva di nomina può essere apposta ai contratti nei quali la qualità soggettiva dello stipulante sia fungibile.

Trasmissibilità del contratto per persona da nominare e del potere di nomina

La posizione contrattuale (e la relativa facoltà di nomina in testa allo stipulante) è trasmissibile con gli ordinari strumenti: inter vivos, attraverso la cessione di contratto, o mortis causa.
Deve invece escludersi la trasmissibilità della sola facoltà di nomina, non scindibile dalla posizione contrattuale dello stipulante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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