Tutela della libertà e della concorrenza nel diritto europeo
È noto che le peculiarità dell’antitrust europeo sono marcate dalla sua stessa funzione primaria di favorire e tutelare l’integrazione del mercato.
In Europa si è istituito un organo che ha poteri istruttori e decisori, a fronte del sistema americano basato su Istituzioni (Agencies e Dipartements) che hanno poteri istruttori ma non decisori, mentre sono i privati che possono attivare il procedimento di decisione.
Sono diverse ancora la struttura e le finalità degli organi che emergono chiaramente nella casistica e nelle modalità di intervento sulle intese.
Lo Sherman Act mira a reprimere pratiche illecite in sé o irragionevoli ma “quando una ragione c’è, l’intesa non venne pure ritenuta restrittiva”.
Il divieto comunitario si rivolge, invece, ad ogni ipotesi che abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza salvo il potere di esenzione della Commissione.
Ma la diversità appare di tutta evidenza nella repressione dell’abuso di posizione dominante e nelle concentrazioni.
L’imposizione di prezzi eccessivi e di condizioni non eque prevista nell’art. 82 del Trattato di Roma pare ad alcuno rivolta non al ripristino di condizioni concorrenziali, ma alla “regolazione bella e buona dell’impresa in posizione dominante”, una norma che protegge non la concorrenza ma “i contraenti attraverso meccanismi di regolazione dei prezzi”.
Una disciplina antitrust e decisamente contraria alle linee di condotta di oltreoceano.
Ancora più evidente si è manifestata la diversa filosofia antitrust in tema di concentrazioni.
Il favore per l’efficienza ha condotto gli organi americani ad approvare una concentrazione che è stata, invece, vietata nell’Unione Europea perché idonea a costituire e rafforzare una posizione dominante tramite l’integrazione tra produzione di componenti e acquisto di prodotti finiti.
La Commissione motiva il diniego “in virtù della capacità dell’impresa risultante dall’operazione di offrire pacchetti di prodotti e servizi che non possono essere offerti congiuntamente dai rivali, così riducendo o eliminando la capacità competitiva di questi ultimi”.
Del tutto evidente come in tal modo si privilegi il mantenimento di una pluralità di imprese sull’efficienza allocativa dell’offerta dei prodotti sul mercato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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