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Contratto: contrarietà a buona fede


Secondo taluni la violazione della regola di buona fede può determinare la nullità del contratto o di una sua clausola.
Preferibile è ritenere che la violazione della buona fede, di per sé, non comporta nullità del contratto, ma risarcimento dei danni.
I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto; a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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