La trasformazione della situazione del servus
La trasformazione della situazione del servus
Quando la schiavitù patriarcale lascia il posto a un vero sistema schiavistico, la situazione del servus cambia radicalmente. Se prendiamo ad es. il danno alla persona fisica, si nota che la Lex Aquilia, della fine del III sec. a.C. introduce una distinzione fondamentale tra libero e non libero. Ormai la ferita inferta allo schiavo non è più considerata un danno alla sua persona ma al patrimonio del proprietario; il dipendente perde così ogni personalità. Il diritto registra rapidamente questa nuova forma di schiavitù. Non solo i rapporti tra padroni e schiavi vengono sanzionati giuridicamente in modo sempre più forte, ma il mutamento sopravvenuto provoca anche un cambiamento del lessico. Il vecchio termine erus, usato tradizionalmente per indicare il padrone contrapposto allo schiavo, viene sostituito da dominus e questo slittamento indica il passaggio da un sistema patriarcale a un sistema in cui primeggia la nozione di proprietà. Il dato fondamentale di questa evoluzione è di ordine economico. A partire dalla prima metà del secolo l’organizzazione propriamente schiavistica della produzione che caratterizzava gran parte dell’Italia e che conferiva a quest’ultima un ruolo determinante negli scambi mediterranei cominciò a ristagnare e poi a decadere. Da questi cambiamenti derivano una diversificazione del ruolo dello schiavo e i nuovi modi di sfruttare la sua forza lavoro caratterizzati dalla scomparsa della rigorosa separazione tra i lavoratori e i mezzi di produzione che era stata tipica delle manifatture schiavistiche. La distinzione fra sfruttamento e proprietà è ormai stabilita molto più solidamente di quanto non lo fosse prima. Questa evoluzione è chiara nelle campagne dove numerosi proprietari abbandonarono lo sfruttamento diretto e affidarono a dipendenti la gestione delle loro terre divise in poderi. Si finisce nel II e nel III secolo con l’avere campagne lavorate in larga misura da dipendenti, i coloni il cui stato giuridico personale, è secondario di fronte alla realtà della loro posizione sociale. Si arriva così al raggruppamento in una stessa categoria di liberi e di non liberi; questi ultimi restano schiavi ma non fanno più parte dell’instrumentum fundi, poiché coltivano la terra nel contesto d una sorta di convezione.
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Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- L'illuminismo e la tratta atlantica degli schiavi: Matteo Angelo Galdi
- Il pensiero socio-economico di Gaetano Mosca
- La condizione giuridica dello schiavo
- L'eutanasia nei paesi di Common Law - Il caso Terri Schiavo
- Studi sul diritto romano della giurisprudenza dei tribunali italiani moderni. Il funzionario di fatto
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