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Le forme di tutela del titolare del diritto soggettivo

Le forme di tutela del titolare del diritto soggettivo


La crisi del diritto soggettivo può verificarsi in diversi modi e, di conseguenza, diverse possono essere le esigenze di tutela del titolare del diritto soggettivo. Ma, se la giurisdizione civile è rivolta alla tutela del diritto soggettivo, evidentemente essa deve adeguarsi ai diversi modi in cui può entrare in crisi il diritto soggettivo, quindi alle diverse esigenze di tutela, approntando le adeguate forme.
Innanzitutto può sorgere il bisogno di accertare il diritto soggettivo, perché quanto meno è messa in discussione la sua esistenza e/o il suo modo di essere. Oppure è possibile che il bisogno stia nella sua realizzazione. O anche può esse­re che sorga il bisogno di approntare cautele affinché il tempo necessario per svolgere una certa attività giurisdizionale non vada a danno del titolare del diritto.
A queste diverse esigenze di tutela corrispondono diverse forme di attività giu­risdizionale.

Essenzialmente ci troviamo di fronte a tre tipi di attività, ognuno dei quali ha specifiche caratteristiche funzionali e strutturali, nel senso che ogni tipo è previsto in funzione di un certo bisogno di tutela e per ognuno di essi l'ordina­mento appronta anche uno strumento, il processo, per giungere allo scopo:

1.     la tutela dichiarativa, che si realizza attraverso il processo dichiarativo;
2.     la tutela esecutiva, che si realizza attraverso il processo esecutivo;
3.     la tutela cautelare, che si realizza attraverso il processo cautelare.

In ciascuno di questi ambiti si riscontra sempre lo scopo generale della giuri­sdizione civile, che sta nella tutela del diritto soggettivo leso. Ma, poi, a seconda delle diverse forme di crisi del diritto soggettivo e, quindi, a fronte dei diversi suoibisogni di tutela, quel comune, ed identico, scopo si atteggia in modi diversi.
Ed ancora l'attività da compiere in funzione dei detti scopi si struttura in modi diversi, per rendere adeguata la struttura al suo obiet­tivo, ma sempre, in ognuna di quelle forme, noi possiamo dire che lo strumento utilizzato è comunque un processo, ossia un'attività che mantiene in ogni caso alcune imprescindibili caratteristiche strutturali.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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