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Definizione di filiazione naturale


Ci sono due esigenze a contrasto:
_ si vuole allargare la protezione ai figli naturali nati dal rapporto tra genitori non uniti in matrimonio come fossero figli legittimi;
_ si voleva tenere distinta la posizione perché in contrapposizione con la famiglia legittima che è fondamento della compagine sociale e nella quale sarebbe augurabile si formassero nuove generazioni della società.
Art. 303 Cost.: la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La condizione di figli naturali è parificata a quella dei figli legittimi per quanto riguarda il rapporto con i genitori e l'attribuzione dei diritti successori.
Figli adulterini: si è ammessa la dichiarazione di filiazione anche quando il genitore all'epoca del concepimento era unito in matrimonio con un'altra persona. Si è ammessa la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. Si è prevista senza limiti l'azione per ricercare anche la paternità naturale.
Il rapporto di filiazione naturale può risultare:
_ dall'accertamento volontario: riconoscimento
_ dall'accertamento giudiziale: dichiarazione giudiziale.
Il fatto naturale deve essere posto in luce da un apposito atto giuridico: quando il genitore non sente di dover procedere ad un riconoscimento volontario, si deve ricorrere all'accertamento giudiziale con l'assoluta preminenza dell'interesse del figlio (cmq la volontà di riconoscere è necessaria).
Il riconoscimento può essere fatto da uno o da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. L'art. 250 (vedi bene) porta delle innovazioni della legge 151/1975. il figlio che ha compiuto il 16 anno di età deve dare l'assenso; per i figli di età inferiore è richiesto il consenso dell'altro genitore che non può rifiutarlo ove sia nell'interesse del figlio. Per la capacità sono richiesti i 16 anni compiuti e il riconoscimento fatto dall'interdetto giudiziale è impugnabile.
Art. 263: l'impugnazione per difetto di veridicità è ammessa da parte di qualsiasi interessato compreso lo stesso figlio riconosciuto, e non è soggetta a prescrizione.
Art. 265: è possibile l'impugnativa per violenza. L'azione si prescrive in un anno; l'errore non viene considerato.
Il riconoscimento è un atto puro ed è nulla ogni clausola diretta a limitarne gli effetti.
Forma: si può fare oltre che nell'atto pubblico notarile anche nell'atto di nascita, in apposita dichiarazione fatta anche prima della nascita purché dopo il concepimento, di fronte all'uff. di stato o ad un giudice tutelare, con testamento (una volta apposta è irrevocabile, anche se il testamento è revocato), e può farsi anche per il figlio premorto in favore dei suoi eredi.  

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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