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Definizione di convenzione matrimoniale, art. 161


Art. 161: i coniugi possono regolare i propri rapporti patrimoniali contratti con forma (a pena di nullità) di atto pubblico.
Oggetto dell’accordo (cd. Convenzione matrimoniale CM) è la disciplina della proprietà e degli acquisti dei beni e dei redditi. Si può stipulare in ogni tempo, anche dopo il matrimonio. Devono essere annotate al margine dell’atto di matrimonio con data del contratto, notaio, contraenti e scelta del regime di separazione dei beni. Se hanno ad oggetto beni immobili devono essere trascritte, anche in caso di costituzione di fondo patrimoniale e esclusione dei beni dalla comunione.
Annotazioni: avvertire i terzi, prescinde dalla natura dei beni e riguarda il regime prescelto dai coniugi. Il regime patrimoniale non è opponibile se non risulta dall’annotazione (anche per il fondo patrimoniale).
Trascrizione: ha funzione di semplice pubblicità notizia curata dal notaio e non svolge alcun ruolo per quanto riguarda l’opponibilità.
Le modifiche della CM prima o dopo il matrimonio non hanno effetto se l’atto pubblico non è stipulato se non con il consenso di tutte le persone che ne sono state parti delle convenzioni medesime o dei loro eredi. Se un coniuge muore dopo aver dato il suo consenso ad una modifica, tale modifica ha effetto se tutte le parti esprimono il loro consenso, salva l’omologazione del giudice.
È un eccezione al principio per cui la proposta contrattuale perde efficacia con la morte del proponente (art. 1330).
Modifiche: pubblicizzate (con annotazione) e trascrizione.
Le CM sono suscettibili si simulazione che può essere provata da terzi con ogni mezzo, mentre le contro dichiarazioni scritte hanno effetto a coloro i quali sono intervenute solo se fatte con la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parte nelle CM.
Minore e inabilitato:il minore ammesso a contrarre matrimonio è capace è capace di prestare consenso a tutte le CM che sono valide,solo se è assistito dai genitori esercenti la potestà o dal tutore. Per l’inabilitato:regole generali del curatore.
E’ nulla ogni convenzione che tenda alla costituzione dei beni in dote (es.attribuendo ad un coniuge i poteri di amministrazione e gestione esclusivi sui beni dell’altro.
Problema:come dare pubblicità alle convenzioni?

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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