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Caratteristica della promessa di matrimonio, requisiti e impedimenti

Caratteristica della promessa di matrimonio, requisiti e impedimenti


PROMESSA DI MATRIMONIO (O SPONSALI) (sia di quello civile che concordatario, ma non canonico, quindi destinato ad avere effetti civili) non obbliga a contrarlo ne a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (art. 79) cosicché  il pagamento di una somma a titolo di penale o di caparra sarebbe irripetibile anche perché non è una obbligazione naturale.
Art. 80     entro 1 anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti, si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa a prescindere dalla rottura.
Vedi artt. 770 2 – 783 – 785 1 – 800 – 802
I DONI sono non liberalità d’uso, ma vere donazioni, non remuneratorie  eventualmente manuali se di modico valore analoghe a quelle obnuziali ma non condizionate al matrimonio.
Gli effetti delle donazioni sono immediati ma con possibilità di revoca; tra i doni vanno ricomprese fotografie ma non le lettere.
L’obbligo di restituzione consegue all’inadempimento di ogni tipo di promessa anche se unilaterale anche se espressa ed in forma non solenne.
La promessa di matrimonio non è giuridicamente impegnativa ma tuttavia per tutelare eventuali spese la legge pone a carico del promittente conseguenze di carattere patrimoniale:
_ se è fatta per atto pubblico o scrittura privata ed il promittente si rifiuta di eseguire la promessa; risarcimento danni per le spese e le obbligazioni contratte (art. 81) (art. 84)
GIUSTO MOTIVO di RIFIUTO: fatto non pretestuoso che, se conosciuto in precedenza della promessa avrebbe indotto l’interessato a non formularla (infedeltà, tendenza al gioco o al bere)
OBBLIGAZIONE EX LEGE a carico di chi recide per una ragione di equità (vedi anche art. 80).

REQUISITI

Maggiore età ovvero almeno 16 anni se il tribunale autorizza sussistendo gravi motivi e sempre che sia accertata la maturità psicofisica del minore che ha avanzato (personalmente) l’istanza. Quindi: si deve valutare la fondatezza delle ragioni e se sono un grave motivo per l’anticipazione del matrimonio
Piena sanità mentale
Libertà di stato: non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente che abbia effetti civili.

IMPEDIMENTI:    

DIRIMENTI: comportano la nullità del matrimonio; esistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione, affiliazione entro limiti e grado fissati dall’art. 87 se il tribunale non può concedere una dispensa; omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell’altro purché non colposo o preterintenzionale ed in ogni caso accertato con sentenza di condanna passata in giudicato.
IMPEDIENTI: obbligano al pagamento di una ammenda. Lutto vedovile. La donna non può contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili; omissione di pubblicazione: salvo casi di esonero dato dal tribunale per motivi gravissimi o matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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