L'amministrazione della giustizia nella storia
Il re non giudicava tutte le cause, ma solo quelle che potevano mettere in crisi la pace e la giustizia del regno. per le altre la giustizia era affidata alle corti feudali. Il re decide attraverso la Curia Regis (Re + Cancelliere + Alti Personaggi Inglesi). Le decisioni che assumeva la Curia erano inappellabili. Il sovrano si accorse che esistevano delle decisioni rutinali, ripetitive, per casi simili, e allora decise di dividere la Curia: Magnum Concilium (più importante, per interessi generali. E' quella parte che poi formerà il parlamento) e Assemblea (più ristretta per questioni giudiziarie, fiscali, formato da chierici con cancellieri). Rimanevano di competenza del re 2 tipi di cause: questioni attinenti l'investitura dei primi vassalli e quelle cause che mettevano a repentaglio la pace del regno. Inizia a determinarsi una giustizia che viene svolta per mezzo del re.
Chiunque riteneva di aver subito un torto si recava alla cancelleria per ottenere giustizia. I chierici sotto il pagamento rilasciavano un documento chiamato Breve, WRIT in cui c'erano 2 eventuali destinatari: lo sceriffo del luogo (forma più efficacie: il re ordinava allo sceriffo di fare qualcosa) o il signore locale; aveva la forma di una lettera missiva. Così iniziava la procedura, poi ci si poteva recare a Londra per un vero e proprio giudizio. Questa era una giustizia più veloce e migliore di quella locale: si preferisce rivolgersi alla cancelleria a Londra. Spostare la controversia dal livello locale a quello centrale era una garanzia procedurale e il filtro per le controversie erano proprio i Writ.
In Inghilterra vi erano più giurisdizioni: locale, centrale, ecclesiastica.
I cancellieri sfornavano in continuazione nuovi WRIT, e le situazioni di conflitto erano all'ordine del giorno: creavano così nuove norme.
I vecchi WRIT rimanevano nei registri (BREVIA DE CURSO) perché i casi simili dovevano essere trattati similmente. Nel 1250 c'erano almeno 500 writ! A questa produzione erano contrari i baroni che vedevano ridotti i loro diritti. Così il re decise di concedere nel 1215 la Magna Charta Libertatum (è una protocostituzione) i baroni ottengono dal re dei diritti, è un primo riconoscimento. Ad es. art 61: i baroni potevano ottenere dal re i propri diritti e se non lo ottenevano (causa impedimenti) potevano comportarsi a loro arbitrio. I baroni hanno paura che il potere del re è molto forte e hanno paura dei writ: comportano più diritti e mettono in gioco il potere dei baroni.
1253: statute of Westmister: i chierici non possono più produrre i writ se non per casi simili, già concessi. Questo perché ci si rese conto che i chierici avevano legiferato e visto che legiferare era compito del re, e della curia, il parlamento era particolarmente geloso! Dopo il 1258 le controversie furono affidare alle corti locali le quali applicavano principalmente diritto consuetudinario (che era assai più prossimo alle tradizioni e ai costumi e ai costumi di ciascun gruppo, piuttosto che quello regio). FURONO LE CORTI A DARE VITA AL SISTEMA DI COMMON LAW!
Si vorrebbe limitare il successo delle corti. Ma come erano organizzati? I giudici seguivano il re, ma in questo modo era sbagliato perché sembrava che fossero completamente sottomessi. Allora ci sarà uno spostamento da Londra a Westmister.
Nel 1178 Enrico II stabilisce 5 giudici stabili a Westmister: 2 corti → King's Bench (cause penali) e Common Pleas (cause comuni). Quindi: Corti locali (county courts) e corte centrale (king's bench e queen's court).
C'era bisogno di Giudici (justiciarii, inizialmente chierici e cavalieri che sapevano leggere e scrivere e che conoscevano la tecnica dei writs), Avvocati (sergaents poi barristers, i quali avevano conoscenze specifiche, ma non potevano essere chierici, perché i chierici non potevano essere pagati e inoltre avevano una formazione laica), Cancellieri. La giurisdizione era comunque legata all'aspetto religioso, poi si comprese che era meglio nominare giudici coloro che erano stati avvocati → definitiva laicizzazione dell'organizzazione giudiziale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato comparato
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