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Definizione di Errore inabilità e Reato aberrante

Definizione di Errore inabilità e Reato aberrante


All’errore sul fatto, di percezione o di valutazione ma in ogni caso radicato nel momento di conoscenza rappresentativa della realtà, si contrappone il c.d. errore inabilità, che si produce nel momento (logicamente e cronologicamente successivo) di esecuzione della deliberazione criminosa.

Il contrasto tra il “voluto” e “realizzato” può dipendere da un errore che incide sulla fase esecutiva del reato. => Si realizza allora l’ipotesi dell’aberratio (cioè “deviazione”) che ricorre quando si verifica (appunto) una divergenza tra il fatto voluto dall’agente e quello effettivamente realizzato, per un errore nell’uso dei mezzi esecutivi del reato, o per altri fattori.
In pratica, costituisce una “deviazione” nell’esecuzione rispetto alla rappresentazione (esatta) che il soggetto ha della realtà.
Essa può assumere 3 diverse forme.

Aberratio causae

(deviazione del processo causale con identità di evento) è la prima forma. si verifica quando l’agente cagiona l’evento nei confronti della vittima designata, ma con una serie causale diversa da quella prevista.
Es. Tizio getta Caio nel fiume perché affoghi; Caio muore invece sbattendo la testa su un pilone del ponte.
L’ipotesi, non espressamente regolata dalla legge (né dal c.p.), fa riferimento all’ip. in cui la divergenza tra voluto e realizzato riguarda unicamente lo svolgimento della catena causale, cioè che l’agente ha previsto l’evento come risultato di una determinata serie causale messa in moto dalla sua condotta (es. la morte come conseguenza dell’affogamento del nemico buttato nel fiume in piena), ma invece la morte si verifica a seguito di un diverso svolgimento causale pur sempre innescato dal comportamento dell’agente (es. la morte come conseguenza delle ferite riportate sbattendo la testa sui massi durante al caduta verso il fiume).
Ammesso che la deviazione esecutiva rispetto alla rappresentazione non comporti un’interruzione del nesso causale si ritiene che l’aberratio causae sia giuridicamente irrilevante non facendo venire meno il dolo del fatto realizzato.
Infatti, ai fini del dolo non è necessaria la rappresentazione degli elementi empirici che non corrispondano a requisiti del fatto tipico; e le peculiarità dell’iter causale non assumono certo una tale natura nell’art. 575 c.p., per il quale è sufficiente che la morte sia “cagionata”. => nella fattispecie dell’omicidio non si descrive (perché non essenziale) il meccanismo causale in base al quale si produce l’evento.

Aberratio cause nei reati a condotta libera e vincolata

Reati a condotta libera => è sufficiente che un nesso causale sussista e che il soggetto si sia rappresentato l’evento come conseguenza della sua condotta, rimanendo dunque indifferente se la sequenza causale reale non coincide con quella prevista.
Naturalmente la soluzione si capovolge se il reato non è a forma libera, c.d. reati a condotta vincolata => cioè quando la fattispecie incriminatrice descrive dettagliatamente un particolare nesso causale, attribuendo ad esso rilevanza “essenziale” ai fini della sussistenza del reato, e la deviazione esecutiva concerne proprio quel nesso, così che il soggetto si sia rappresentato  l’evento come prodotto dalla catena causale prevista dalla lex mentre invece si sia prodotto in realtà secondo una diversa sequenza.
In tale ipotesi non si pone tanto il problema di divergenza tra rappresentazione e realizzazione e dunque dolo, ma l’atipicità del fatto obiettivo: il fatto oggetto di rappresentazione corrisponde alla fattispecie, ma è quello obiettivamente realizzato che non presenta tutti gli elementi costitutivi della previsione legislativa.
In pratica, in tale caso la deviazione del processo causale si limita ad evidenziare l’atipicità della condotta: es. nel caso di chi si procuri un ingiusto profitto con altrui danno senza ricorrere ad un artificio o raggiro, non sarà integrato il delitto di truffa (art. 640.1 c.p.)
QUINDI => l’aberratio causae:
non ha rilevanza nei reati a forma libera => nei quali le modalità di realizzazione del fatto non costituiscono elementi essenziali del reato, ma rivela solo la realizzazione dell’evento.
ha rilevanza nei reati a condotta vincolata => nei quali le modalità dell’azione costituiscono elementi essenziali del fatto, ove, in virtù di essa, il fatto non sussiste, perché atipico.

Aberratio ictus

(deviazione del processo causale con identità di evento nei confronti di persona diversa)

verifica “quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta” (art. 82 c.p.).
Es. Tizio, con intento omicida, spara a Caio che proprio in quel momento si china, in modo che il colpo uccide Sempronio, casualmente trovatosi sulla traiettoria.
L’art. 82 c.p. presuppone l’omogeneità dell’offesa realizzata rispetto a quella voluta: se si trattasse di offese eterogenee ricorrerebbe l’ipotesi dell’aberratio delicti (art. 83 c.p.).
L’errore che determina l’aberratio ictus è irrilevante, perché, come precisa l’art. 82.1 c.p. “il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere”.
Nell’es. precedente perciò Tizio risponderà per omicidio volontario.
Questo perché l’identità della persona offesa non è requisito del fatto tipico, non fa perciò parte dell’oggetto del dolo. => il soggetto intendeva causare la morte di un uomo, e la morte di un uomo ha cagionato; che non si tratti dello stesso uomo ch’egli intendeva uccidere è circostanza giuridicamente irrilevante.
Di contro si rileva tuttavia che l’imputazione dolosa implica la rappresentazione e volizione del fatto storico avvenuto hic et nunc e corrispondente di per sé al tipo legale: nell’aberratio ictus il fatto storico realizzato invece è diverso da quello voluto (il soggetto non si è neppure rappresentato la vittima diversa, e, se lo ha fatto, ne ha escluso in maniera assoluta l’offesa, altrimenti risponderebbe a titolo di dolo eventuale). Da questo p. di vista, l’art. 82.1 c.p. darebbe luogo ad un ip. di responsabilità obiettiva: se la disposizione mancasse, l’agente dovrebbe rispondere di tentativo nei confronti della vittima designata e di reato colposo nei confronti della vittima offesa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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