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La prescrizione del reato art. 157 c.p.; L. 689/1981


Presuppone che non sia intervenuta nessuna sentenza di condanna irrevocabile, cioè che dalla commissione del reato sia decorso il periodo stabilito dalla legge a seconda della diversa gravità del reato senza che si sia riusciti a pervenire alla condanna definitiva.
n.b. => i reati puniti con l’ergastolo sono però imprescrittibili.
effetto della prescrizione del reato =>  è una estinzione totale di tutte le conseguenze penali.
In base ad una sentenza della Corte cost. (n.275/1990) la prescrizione è rinunciabile dall’imputato che abbia interesse ad ottenere una sentenza di assoluzione nel merito piuttosto che il proscioglimento per estinzione del reato.
Per il computo delle pene ai fini della prescrizione si considera la pena più grave stabilita dalla legge computando le eventuali aggravanti al massimo e le eventuali attenuanti al minimo.
Vi sono poi particolari situazioni che determinano la sospensione (art. 159 c.p.) o l’interruzione (art. 160 c.p.) della prescrizione (es.: la richiesta di autorizzazione a procedere; il decreto di condanna etc.).
Infatti, sebbene sia il puro ed oggettivo trascorrere del tempo ed affievolire l’interesse statale alla repressione, tuttavia la lex attribuisce rilevanza anche alle cause per cui il tempo scorre invano senza cioè che il procedimento penale riesca ad andare avanti verso la sua conclusione.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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