Le misure alternative applicabili in sede di esecuzione, l. 354/1975
L.354/1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Il principio della funzione rieducativa (art. 27 Cost.) ha ispirato l’introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla detenzione le quali, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l’opera di risocializzazione.
Tali misure possono incidere soltanto sulla fase esecutiva della pena principale.
La svolta legislativa del 1975 si basava su 2 fondamentali esigenze:
da un lato => l’esecuzione della pena detentiva deve essere assistita dalle 2 fondamentali garanzie della legalità delle previsioni normative disciplinanti l’esecuzione penitenziaria e della giurisdizionalità degli organi (e dei procedimenti) chiamati ad assicurare il rispetto di quella disciplina (“magistratura di sorveglianza”);
dall’altro => posto che con la Cost. si afferma l’idea della finalità rieducativa della pena (art. 27.3) è indiscutibile che proprio l’esecuzione diventa la sede privilegiata per intraprendere l’opera di risocializzazione del reo. L’esecuzione penitenziaria cessa di essere qualcosa di assolutamente chiuso, rigido e immodificabile per permettere sia il c.d. trattamento riabilitativo del condannato sia le misure alternative alla detenzione. Le misure alternative alla detenzione si prestano inoltre a tradurre l’idea del c.d. trattamento progressivo, che consiste nella possibilità per il condannato di fruire di spazi di libertà progressivamente maggiori via via che manifesta un crescente riadattamento sociale.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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