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Gli istituti alternativi alla pena previsti nel sistema del giudice di pace


I reati attribuiti alla competenza del giudice di pace vengono sanzionati con pene in parte diverse da quelle ordinarie previste dal c.p.: permanenza domiciliare – lavoro di utilità sociale – pena pecuniaria.
Sono previsti alcuni istituti che in presenza di determinate condizioni consentono al giudice di evitare l’irrogazione della pena, e ciò in vista di una duplice finalità politico-criminale:
da un lato => il ricorso ad alternative sanzionatorie molto meno afflittive delle pene ordinarie, pour già non detentive, consente l’adozione di soluzioni processuali + rapide e semplificate. A tale 1° finalità è ispirata la non procedibilità per particolare tenuità del fatto. (art. 34 D.lgs.274/2000) Il giudice può provvedere con sentenza di non doversi procedere fin dalla fase delle indagini preliminari, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. In pratica, si ha una “rinuncia” alla sanzione in considerazione della particolare tenuità del fatto, più che una vera e propria alternativa sanzionatoria.
dall’altro => la legge sul giudice di pace prevede delle alternative sanzionatorie che sono ispirate all’idea di una giustizia riparatoria e conciliativa, + che punitiva. A tale 2° finalità è ispirata l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. (art. 35 D.lgs.274/2000). Poiché l’ordin. ha un interesse ad incentivare le condotte riparatorie e chiudere così anticipatamente la vicenda processuale, è prevista la possibilità di accordare nell’udienza di comparizione una sospensione del processo a richiesta dell’imputato affinché egli possa provvedere agli adempimenti riparatori e il giudice3 possa successivamente dichiarare estinto il reato.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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