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Definizione di pena pecuniaria della specie corrispondente

Definizione di pena pecuniaria della specie corrispondente


(multa o ammenda)

può sostituire pene detentive fino a 6 mesi.

Quanto all’irrogazione delle sanzioni sostitutive al posto della pena detentiva, la decisione discrezionale del giudice deve tener conto dei criteri indicati all’art. 133 c.p.
La sostituzione non è possibile:
quando il giudice presume che le prescrizioni in cui consistono le sanzioni sostitutive non saranno adempiute dal condannato;
quando sussiste taluna delle condizioni ostative soggettive ex art. 59 L.688/1981.
 in pratica => In presenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie, l’applicazione della sanzione sostitutiva rientra nei poteri discrezionali del giudice, il quale:
1-valuterà tutti i criteri indicati all’art. 133 c.p., dando particolare rilievo alla possibilità che il colpevole si asterrà per il futuro dal violare ulteriormente la lex penale;
2-valuterà la possibilità che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli, non potendo operare la sostituzione “quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute”.
3-Sceglierà, tra le pene sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

La discrezionalità del giudice può riguardare anche la scelta della specie di sanzione sostitutiva, e nel caso che esse concorrano, il giudice sceglierà quella + idonea al reinserimento sociale del condannato.
La sostituzione viene effettuata mediante il criterio di ragguaglio, per cui 1 giorno di pena detentiva equivale a 1 giorno di semidetenzione e a 2 gg.  di libertà controllata.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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