Caratteri distintivi delle pene accessorie
Le pene accessorie sono sanzioni che “si aggiungono” alle pene principali.
A_ Modalità tecniche della loro comminatoria edittale: essa può avvenire con diverse modalità, a differenza di quella delle pene principali che è di regola contenuta nella stessa disposizione legislativa che prevede la fattispecie incriminatrice.
1-la pena accessoria può essere comminata in rapporto ad una o + determinate fattispecie: es. l’art. 317 bis c.p. commina la pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i delitti di peculato (art. 314 c.p.) e di concussione (art. 317 c.p.);
2-la pena accessoria può essere comminata attraverso clausole generali, che collegano cioè la pena accessoria a intere categorie di reati. Queste ultime, poi, possono essere individuate o attraverso determinati caratteri strutturali della fattispecie, oppure le categorie di reati possono essere individuate in modo ancora + generale, attraverso cioè il riferimento alla loro gravità.
B_ Momento applicativo: altro carattere distintivo dalla pene principali => la loro automaticità, ricavabile dall’art. 20 c.p.:
le pene principali sono “inflitte dal giudice con sentenza di condanna” => cioè esse, per essere in concreto irrogate al condannato, devono costituire oggetto di uno specifico dictum del giudice che le infligge;
le pene accessorie “ conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa” => esse, cioè, risultano irrogate anche in mancanza di un espresso e specifico dispositivo del giudice in tale senso.
Per quanto riguarda la determinazione della durata delle pene accessorie temporanee che conseguono di diritto alla condanna => il legislatore ha stabilito che quando la durata della pena accessoria non è determinata né dalla lex né dal giudice,l essa ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta senza peraltro che possano essere oltrepassati i limiti max e min. fissati pere ciascuna specie di pena accessoria (art. 37 c.p.).
Carattere distintivo delle pene accessorie
non sono previste in numerus clausus. Ciò significa che il legislatore potrebbe introdurne delle nuove secondo le sue valutazioni di volta in volta effettuiate in rapporto alle esigenze manifestate dai singoli reati. Nel c.p. esiste però un elenco delle pene accessorie sulla falsariga di quanto previsto per quelle principali (art. 19 c.p.), ma l’esperienza successiva al c.p. mostra come quell’elenco si è progressivamente arricchito di altre specie, e inoltre non mancano nelle leggi speciali ulteriori specie di pene accessorie comminate per determinati reati o gruppi di reati.
Il fatto che le pene accessorie non siano contenute in un elenco esaustivo in cui vengano dalla lex qualificate come tali può creare qualche difficoltà interpretativa. => L’interprete, in assenza di una espressa qualificazione legislativa di una determinata conseguenza sanzionatoria come pena accessoria, si baserà essenzialmente sulla analogia di contenuto con le pene accessorie sicuramente tali e soprattutto sulla analogia di funzione.
Contenuto delle pene accessorie => consiste generalmente nella privazione di determinati diritti e facoltà o nella limitazione del loro esercizio. Es. vedi artt. 28, 30, 32, 35 .. c.p.
Natura => la pene accessorie hanno essenzialmente natura “interdittiva”.
Funzioni delle pene accessorie => anche esse implicano una “afflizione” per il reo, come tutte le conseguenze sanzionatorie. Tuttavia, la pura e semplice afflizione non costituisce lo scopo né unico né principale della loro previsione legislativa.
Le pene accessorie hanno una duplice funzione:
Da un lato => vi sono alcune specie che hanno una funzione essenzialmente di stigmatizzazione sociale del condannato: es. interdizione legale e la pubblicazione della sentenza di condanna per i casi di condanna all’ergastolo. In generale, tale funzione di stigmatizzazione è caratteristica di quelle pene accessorie la cui comminatoria è collegata semplicemente alla gravità del reato piuttosto che alla omogeneità tra contenuto sanzionatorio e caratteristiche strutturali del reato.
Dall’altro => vi sono alcune specie caratterizzate, invece, da questa omogeneità tra contenuto sanzionatorio e contenuto criminoso: es. interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, che consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a 6 mesi per delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio (art. 32 bis.2 c.p.). In tali ip. la pena accessoria viene a privare il condannato di quella situazione di diritto o di fatto in relazione alla quale è stata possibile la commissione del reato. Dunque, la pena accessoria rivela in tale caso una funzione di prevenzione speciale mediante impedimento.
Lento ridimensionamento delle pene accessorie stigmatizzanti e progressivo incremento di quelle impeditive.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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