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Caratteristiche di liceità ed attualità del consenso


Il consenso ha efficacia scriminante quando è valido, lecito, cioè non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (altrimenti invalido).
Il consenso deve essere anche attuale, cioè deve esistere al momento del fatto: se prestato anteriormente è necessario che non sia stato revocato, mentre se successivo non scrimina.

Consenso putativo

Quando colui che agisce ritiene erroneamente esistente il consenso della persona titolare del diritto, in quanto abbia per es. equivocato sul significato di un gesto della vittima: es. art. 59.4 che stabilisce che le cause di giustificazione erroneamente supposte escludono la punibilità a titolo di dolo, salva una eventuale responsabilità a titolo di colpa,alla duplice condizione che il fatto sia previsto anche nella forma colposa e che l’errore dell’agente sia effettivamente imputabile a sua colpa. In tale caso, il fatto non è lecito, ma che agisce lo fa senza dolo, per cui non è punibile in base all’art. 59.3 c.p. Il consenso putativo è, perciò, causa di esclusione della colpevolezza. Comunque non è accordata rilevanza a questo consenso.

Consenso presunto

Quando colui che agisce sa che non vi è il consenso, ma compie ugualmente l’azione (magari perché l’interessato non era in grado di manifestare) perché essa appare vantaggiosa per l’avente diritto (quindi sa che magari l’interessato avrebbe acconsentito).
Vedi eventualmente:
_ Secondo la dottrina prevalente => il consenso presunto sussiste solo quando l’agente compie il fatto nell’interesse dell’avente diritto, cioè in tutti i casi di negotiorum gestio.
_ Secondo altra dottrina => la scriminante deve ritenersi sussistente quando l’avente diritto non abbia potuto manifestare il proprio consenso, ma si può presumere ricostruendo il suo pensiero e le sue intenzioni che lo avrebbe certamente prestato se avesse potuto conoscere lo stato di fatto e pronunciarsi in merito ad esso.
_ la giurisprudenza => mostra un atteggiamento più restrittivo in quanto ritiene che scrimini il convincimento putativo di un consenso già in atto e non il convincimento, soltanto ipotetico ed eventuale, che il consenso sarebbe stato prestato se richiesto.

Facoltà legittima

Il soggetto che commette il fatto in presenza di valido consenso dell’avente diritto esercita una facoltà legittima, confermando così che tutte le cause di giustificazione sono riconducibili all’esercizio di una facoltà o adempimento di un dovere. È proprio l’ordinamento che in presenza di un consenso valido, riconosce la giustificazione con la conseguenza che quel comportamento si configura come un atto di esercizio di una facoltà legittima, al quale dunque non sarà possibile reagire con un soccorso difensivo. Mentre il titolare del bene potrà in ogni momento potrà revocare il consenso fino all’avvenuto esaurimento della condotta tipica.   

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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