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Il principio di offensività della politica criminale

Il principio di offensività della politica criminale


Esso rivela un duplice profilo:
1-impone di limitare la tutela penale ai soli beni “meritevoli” per il loro alto rango e significato sociale;
2-vieterebbe di anticipare la soglia della tutela penale al di là dei rati di offesa, escludendo (almeno nelle sue impostazioni più rigorose) addirittura il ricorso alle forme di tutela imperniate sul pericolo presunto o astratto.
In ogni caso costituirebbe corollario del principio di offensività il criterio secondo il quale la legittime possibilità per il legislatore di anticipare la soglia della tutela sarebbe direttamente proporzionale al “rango” del bene tutelato. Ai beni fondamentalissimi potrebbe, cioè, corrispondere una soglia più anticipata di tutela, mentre i beni di più basso “rango” potrebbero essere tutelati solo contro aggressioni realmente e concretamente offensive.

L’obiettivo del principio di offensività => generico intento di circoscrivere l’area del penalmente rilevante, vincolando il legislatore a prevedere fattispecie criminose che siano dotate di una reale “dannosità sociale” e non siano dunque il frutto della sola volontà legislativa di perseguire gli scopi propostisi dalla maggioranza politica.

Nonostante che il principio di offensività, in ragione della sua forte ispirazione garantistica, venga generalmente ritenuto di rango costituzionale, esso non ha mai avuto la forza di imporsi nella realtà della prassi legislativa, che invece indulge spesso e volentieri nell’utilizzazione massiccia di incriminazioni sia di pericolo astratto o presunto sia di scopo. Indubbiamente, alla base di questa  larga “ineffettività” del principio sta la difficoltà politica e ancora prima ideologica di contenere la discrezionalità della volontà legislativa sul piano delle scelte contenutistiche, in un clima che è ancora di imperante positivismo giuridico.
CMQ => il principio di offensività continua ad essere considerato un criterio orientativo della politica criminale, o meglio un rigido parametro di valutazione della legittimità costituzionale della legislazione penale.
In base a tale principio il reato deve caratterizzarsi nell’offesa ad un bene giuridico, non si può infatti concepire un reato senza offesa.
Dal momento che il diritto penale mira a tutelare e a preservare beni socialmente rilevanti, ai fini della sussistenza del reato non è sufficiente porre in essere una condotta materiale criminosa, ma è anche necessario che tale condotta leda o ponga in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma  incriminatrice. Tale principio che presuppone e integra il principio di materialità, esclude la punibilità di fatti che pur presentandosi conformi alla fattispecie legale, sono concretamente inoffensivi del bene protetto.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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