Caratteristiche del criterio condizionalistico del reato
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti integrano invece il criterio condizionalistico, postulando la necessità che la condotta, per essere concorsuale, abbia almeno facilitato o agevolato la commissione del reato, a livello psichico (rafforzando il proposito criminoso, o sostenendolo efficacemente) o materiale (prestando un'attività che, sia pure marginalmente, abbia contribuito a realizzare il fatto).
Si tratta tuttavia di riferimenti vaghi sul piano normativo. Partendo da esso si enucleano criteri di rilevanza significativi. In questo senso, si dovrebbe convenire che assumano rilevanza concorsuale:
l'istigazione (intesa come rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) e l'accordo (inteso come adesione ad un progetto criminoso specificamente formulato), come si desume dall'art. 115: se istigazione ed accordo non sono di per sé punibili, qualora non siano seguiti dalla commissione del reato, se ne deduce a contrario sensu che sono sufficienti a costituire una condotta concorsuale se il reato istigato o concordato viene realizzato;
l'attività di organizzazione dei contributi concorsuali, che può non assumere efficacia condizionante (es., quando il soggetto intervenga durante la commissione dei reato per coordinare il trasporto della merce rubata), ma che è senza dubbio agevolatrice, come si ricava dall'art. 112.1 n. 2. Quanto alle attività rilevatesi a posteriori inutili o addirittura dannose, la loro rilevanza concorsuale deve essere apprezzata sul piano della partecipazione psichica, come forma di istigazione (es. chi fornisce gli strumenti da scasso che paiono utili per il furto, quanto meno rafforza il proposito criminoso dei ladri). Oltre questi limiti l'adesione al reato, comunque manifestata, non costituisce condotta concorsuale: es. caso di chi esprima il suo giubilo durante la commissione di un reato, o di chi fornisce al rapinatore un portafortuna, e così via.
Art. 110: Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli artt. seguenti.
Art. 113: Cooperazione nel delitto colposo. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
Art. 114: Circostanze attenuanti. Il giudice, qualora ritiene che l’opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110/113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena.
L’art. 114 cita gli artt. 110 e 113. E’ presente un meccanismo causale => nel 113 c’è un contributo causale condizionalistico, nel 114 la minima importanza si ricollega al 113.
Il legislatore non ritiene incompatibile questo contributo con quello causale condizionalistico, ma lo richiama espressamente: allora crollerebbe l’orientamento della giurisprudenza (e cioè il mantenimento della causalità agevolatrice con contributi idonei o di mera agevolazione)!
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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