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Il consenso informato


Il medico non deve intraprendere nessuna attività diagnostica e terapeutica senza l’acquisizione del CONSENSO INFORMATO del paziente, in modo che si renda esplicita la volontà della persona. In caso di minore il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale. Per essere valido il consenso deve avere i seguenti requisiti:
- soggettivi (maggiore età, capacità di intendere e di volere)
- oggettivi (consenso informato, informazione chiara ed esaustiva sullo scopo e la natura dell’intervento nonché sui suoi rischi e conseguenze, manifestazione libera ed esente da condizionamenti)
Il consenso può essere:
- presunto (in casi di urgenza)
- reale (implicito, esplicito)                              
Il consenso reale può essere a sua volta:
- limitato ad una patologia
- allargato ad altre patologie scoperte dal chirurgo in corso di intervento
Se il paziente si trova in caso di emergenza, il consenso limitato si può allargare (perché si ricade nel caso di urgenza) a vantaggio della salute del soggetto. Il paziente può liberamente in qualsiasi momento ritirare il suo consenso. In caso di minore viene chiesto parere ad un tutore designato dalla legge, ma il parere del minore ha un peso maggiore.
Meglio seguire prima i codici deontologici che quelli giuridici.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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