Skip to content

Definizione di riporto


Contratto reale con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo, che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta, alla scadenza di un termine ulteriore. Oggetto del riporto sono soltanto i titoli di credito.
Il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, di regola, all’atto di riconsegnare i titoli, si chiama riporto; se, invece, il rimborso è inferiore al prezzo ricevuto, la differenza si chiama deporto. Si ha riporto alla pari quando la somma restituita è di ammontare eguale a quella ricevuta.
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.