Definizione di riporto
Contratto reale con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo, che può essere anche aumentato o diminuito nella misura convenuta, alla scadenza di un termine ulteriore. Oggetto del riporto sono soltanto i titoli di credito.
Il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, di regola, all’atto di riconsegnare i titoli, si chiama riporto; se, invece, il rimborso è inferiore al prezzo ricevuto, la differenza si chiama deporto. Si ha riporto alla pari quando la somma restituita è di ammontare eguale a quella ricevuta.
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
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