Skip to content

Caratteristiche della transazione

Caratteristiche della transazione


Con il contratto di transazione le parti prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già sorta “facendosi reciproche concessioni” (art. 1965 c.c.). La lite si risolve anche con un riconoscimento , cioè con l'accettazione che una parte fa della pretesa della controparte.
Mediante le reciproche concessioni si può incidere sul rapporto controverso, oppure su di uno diverso.
In particolare la transazione è detta novativa quando la situazione giuridica pregressa viene interamente sostituita. Le parti infatti non operano solo sulle rispettive pretese del rapporto in contesa, ma talora costituiscono nuovi rapporti oppure modificano o estinguono nuovi rapporti. Pertanto, mentre riguardo allo scopo la transazione ha carattere dichiarativo (accertamento della situazione giuridica), la sua efficacia è talvolta anche costitutiva di diritti.

La transazione non può essere stipulata in ordine a:
—    diritti sottratti alla disponibilità delle parti (es. diritti di status, di capacità, di famiglia);
—    diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi.

Ipotesi di annullabilità del contratto di transazione sono:
_ la temerarietà della pretesa, di cui la parte è cosciente; in questo caso la domanda relativa va proposta dall’altra parte;
_ la nullità del titolo relativamente al quale la transazione è stata conclusa; la domanda relativa può essere fatta solo da chi ignorava le cause di nullità del titolo;
_ la falsità dei documenti su cui, in tutto o in parte, si è fondata la transazione;
_ il passaggio in giudicato, non noto ad almeno una delle parti, della sentenza che ha deciso la lite oggetto della transazione;
_ la scoperta posteriore di documenti, non conosciuti da una parte perché occultati dall’altra, se la transazione riguarda in generale tutti gli affari intercorrenti tra le parti.

La transazione è nulla, invece, se si riferisce ad un contratto illecito, anche se le parti hanno trattato della nullità di questo.
La legge richiede per la transazione tassativamente la forma scritta ad probationem. Quando poi la transazione riguarda dei beni immobili è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Essenziale alla transazione è una incertezza subiettiva che si vuole togliere. Questa incertezza è data anche dal solo fatto dell'esistenza di un conflitto attuale o potenziale tra le parti, qualificato da opposte pretese.
La transazione produce tra le parti lo stesso effetto di una sentenza passata in giudicato.

Es. per transigere con il mio vicino sul confine tra i nostri due poderi, posso anche dargli un altro bene qualsiasi di indiscussa mia appartenenza.
COMPROMESSO

L'effetto di diritti controversi può essere risolto anche attraverso arbitri o giudici privati, i quali ricevono il potere di risolvere il conflitto da un contratto fra gli interessati, che si chiama Compromesso.
Con il compromesso le parti si impegnano a far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte, rinunziando a ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il compromesso va stipulato per iscritto(forma scritta ad substantiam), deve determinare esattamente l’oggetto della controversia, deve contenere la nomina degli arbitri o indicare le modalità di essa.
Il compromesso è inammissibile per le controversie di lavoro e quelle ad esse assimilate e in generale per le controversie intransigibili (riguardo diritti indisponibili).
Gli arbitri possono decidere secondo diritto o secondo equità, e la loro sentenza si chiama lodo e deve essere comunicata alle parti.
A pena di nullità, il compromesso deve determinare l'oggetto della controversia, deve contenere la nomina degli arbitri, oppure deve stabilire il numero degli arbitri e il modo per nominarli.
Si ha arbitrato internazionale quando una delle due parti abbia sede all'estero. In questa ipotesi l'accordo determinerà quali saranno le norme applicabili.
L'obbligo degli arbitri deriva dalla loro accettazione. Con questa, si obbligano a decidere la controversia secondo norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.