Diversi tipi di compravendita
• Alternativa
Ricorre quando due o più cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c.; l'effetto traslativo si realizza al momento della comunicazione della scelta dall'uno all'altro contraente.• Di cose generiche
Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi qualità). L'effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.• Di cosa futura
Per cosa futura si intende ciò che non è ancora venuto ad esistere, e cioè la res sperata e perciò la compravendita di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente contrapposta alla cd. vendita di speranza o emptio spei, che va considerata esempio tipico di contratto aleatorio (es. caso di un edificio da costruire: l’acquisto si verifica quando la cosa è venuta ad esistenza).• Di cosa altrui
Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene.Entrambe le parti devono avere coscienza che il bene è di altri.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
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