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Diversi tipi di compravendita


• Alternativa

Ricorre quando due o più cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c.; l'effetto traslativo si realizza al momento della comunicazione della scelta dall'uno all'altro contraente.

• Di cose generiche

Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi qualità). L'effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.

• Di cosa futura

Per cosa futura si intende ciò che non è ancora venuto ad esistere, e cioè la res sperata e perciò la compravendita di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente contrapposta alla cd. vendita di speranza o emptio spei, che va considerata esempio tipico di contratto aleatorio (es. caso di un edificio da costruire: l’acquisto si verifica quando la cosa è venuta ad esistenza).

• Di cosa altrui

Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene.
Entrambe le parti devono avere coscienza che il bene è di altri.



Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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