Skip to content

Definizione di esame e denunzia del compratore

Definizione di esame e denunzia del compratore


D'altro canto, per la convenzione il compratore ha l'onere di esaminare la merce ricevuta. L'esame deve essere condotto nel più breve termine possibile.
Il compratore allorché ravvisa un difetto deve denunziarne l'esistenza al venditore.
La denunzia può avvenire con qualsiasi forma, non è necessario che indichi in modo puntuale il difetto (non sempre il compratore ha nozioni tecniche così approfondite da poter dire da cosa è causato il difetto) e deve avvenire in un termine ragionevole.
Se il compratore non denunzia, perde la possibilità di valersi dei rimedi previsti per l'ipotesi di non conformità del bene.
L'onere di denunzia naturalmente è collegato con l'onere di esaminare, poiché il termine per la denunzia scatta dal momento in cui il compratore si è reso conto del difetto o avrebbe dovuto rendersene conto. Se il difetto è palese il compratore ha potuto rendersene conto al momento della consegna, in caso contrario senza esame non si rilevano gli eventuali difetti, non si denunzia nei termini e pertanto si perde il diritto a valersi dei rimedi.
Comunque si può intervenire entro due anni dalla consegna, trascorso questo periodo (se non vi è un termine contrattuale che prevede una garanzia più ampia) l'eventuale difetto non può essere fatto valere.
Finalità della regola
Questa regola ha la finalità di sottrarre il venditore dall'incertezza continua su un'eventuale denunzia del vizio. Si dà la possibilità al venditore di rimediare ai difetti del bene consegnato.
La Convenzione di Vienna, per salvaguardare il contratto, prevede la possibilità del venditore, di fronte alla segnalazione di un difetto, di porre in essere un intervento conformativo.
Può accadere che il venditore abbia consegnato il bene in modo anticipato rispetto alla scadenza del contratto. In questo caso abbiamo un'attività conformatoria anticipata.
Può accadere che il difetto salti fuori dopo la consegna avvenuta entro i termini previsti dal contratto: anche in questo caso si apre la possibilità per il venditore di intervenire sul difetto (riparazione/sostituzione). Il venditore di fronte alla denunzia del difetto comunicherà al compratore la propria intenzione di intervenire, sarà il compratore a decidere se accettare tale intervento o valersi dei rimedi convenzionali.
L'intervento del venditore è ammesso solo nel caso in cui non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore.
Quando il venditore interviene con attività di tipo conformativo, interviene su un bene entrato nell sfera giuridica del compratore. Ecco allora che si pone il problema della sostenibilità di tale intervento. Se l'intervento cagiona più problemi della risoluzione del contratto, si opterà per la seconda.
La convenzione cerca di salvare il contratto stabilendo che il venditore ha diritto ad una possibilità di intervenire a conformare il bene, nei limiti in cui il suo intervento non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore. Se non li cagiona, il compratore deve subirlo. Se rifiuta, non può valersi dei rimedi per inadempimento.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.