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Il termine di prescrizione in Inghilterra

In Inghilterra entrano in gioco meccanismi simili, ma con un itinerario disciplinare un po' diverso. In base alla common law il decorso del tempo non inficia i diritti derivanti dal contract, che quindi possono essere fatti valere in modo indefinito. Questo principio però è stato modificato da una legge (limitation act, 1980): essa distingue il diritto dall'azione tesa a far valere il diritto. Il limitation act non tocca il diritto, ma pone un termine di prescrizione per quanto riguarda l'azione. La regola generale prevede 6 anni di tempo per far valere un diritto nascente da un simple contract (contratto di scambio), 12 anni per le azioni relative a contratti che hanno la veste del deed.
Nell'ipotesi di azione per il risarcimento del danno da inadempimento, anche se il periodo di prescrizione normalmente inizia con la conclusione del contratto, esso inizia dal momento in cui si verifica l'inadempimento (e non dal momento in cui il danno è percepito).
Regole particolari entrano in gioco qualora la vittima sia incapace o incappi in un vizio della volontà. Se la vittima del danno è incapace, il termine di prescrizione dell'azione inizia a decorrere dal momento in cui essa ridiventa capace. Se la causa del danno rimane ignota alla vittima per un suo errore o per un raggiro della controparte, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento della scoperta del vizio.
La regola ha trovato applicazione nel case Peco Arts Inc. v. Hazlitt Gallery (1983): nel 1970 un collezionista acquista un dipinto da una galleria d'arte piuttosto famosa. Tanto il compratore quanto il venditore erano convinti dell'autenticità del dipinto, anche perché esso era stato sottoposto all'esame di un pool di esperti che ne aveva garantito l'autenticità, che veniva inoltre attestata nel contratto. Nel 1981 salta fuori che il quadro era una riproduzione priva di valore. Il collezionista agisce per la risoluzione del contratto, ma si vede opposta la prescrizione. La corte respinse le argomentazioni della galleria d'arte e diede ragione al collezionista: il termine di prescrizione in caso di errore inizia a decorrere non dal momento della conclusione del contratto, ma dal momento in cui si scopre l'errore.
Il fatto che il termine di prescrizione valga per l'azione ma non per il diritto ha una serie di conseguenze: se il debitore esegue la prestazione nonostante sia trascorso il termine di prescrizione l'atto di pagamento è valido ed il debitore non può ripetere quanto versato. Il riconoscimento da parte del debitore del proprio debito comporta l'interruzione della prescrizione, se esso avviene dopo il termine di prescrizione l'azione rivive; occorre però che il riconoscimento del debito avvenga per iscritto, sia fatto dal debitore o da un suo apposito incaricato.
Il diritto contrattuale che dopo il termine di prescrizione non può essere fatto valere come azione può sempre esser fatto valere come eccezione.
Queste regole valgono per il risarcimento del danno, non per i rimedi equitativi, in quanto sono rimedi discrezionali.


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