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Diritto ecclesiastico dal 1945/1948 ad oggi

Diritto ecclesiastico  dal 1945/1948 ad oggi


Con la caduta del fascismo, la ricostruzione dell’ordinamento in senso democratico e pluralista attuato dalla Costituzione repubblicana del 1948 mutò grandemente il diritto ecclesiastico italiano.
La Costituzione pose infatti norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini.
Sono proclamati i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 cost.), il principio di uguaglianza (art. 3 cost.) e di non discriminazione (art. 20 cost.).
Sono posti i principi di distinzione degli ordini civile e religioso (art. 71 cost.) e di autonomia delle confessioni (art. 82 cost.); infine sono poste due norme sulla produzione giuridica laddove si tratti di disciplinare i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica e tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica (artt. 72 cost. e art. 83 cost.).
Peraltro di significativo nella nostra materia nulla è avvenuto fino al 1967, quando il Parlamento votò una mozione che invitava il Governo a riconsiderare alcune norme del Concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi.
Nel 1970 vi fu l’introduzione del divorzio che intaccò il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario; nel 1975 la radicale riforma del diritto di famiglia.
Questo movimento culminò, il 18 Febbraio 1984, nell’Accordo di Villa Madama, firmato dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Cardinale Agostino Casaroli.
Tale accordo abrogava e sostituiva il Concordato Lateranense e apportava alcune modifiche al Trattato del Laterano.
Contestualmente lo Stato italiano stipulò una serie di intese con le confessioni diverse dalla cattolica liberandole dai vincoli della legge del 1929.
All’Accordo del 1984 seguì la l. 206/85 e la l. 222/85 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
Infine va ricordato che l’Italia fa oggi parte dell’Unione Europea e partecipa a una serie di organismi internazionali.
Ne è scaturita la possibilità per detti organismi di emanare norme incisive direttamente anche sulla materia ecclesiastica.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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