Skip to content

L’art. 72 cost.: interpretazioni dottrinali e pronunce della Corte Costituzionale


Sancisce il valore della normativa bilaterale e specifica i procedimenti che regolano la produzione normativa di derivazione pattizia.
Attraverso tale disposizione si voleva garantire stabilità ai Patti Lateranensi senza tuttavia costituzionalizzare le singole norme degli stessi.
Si indicò, infatti, la disposizione in esame come una norma sulle fonti, volta ad indicare l’iter da seguire per formulare ulteriori eventuali norme modificatrici dei Patti.
Successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, le interpretazioni della norma proposte dalla dottrina furono sostanzialmente tre.
La prima, che prendeva le mosse dall’esplicito richiamo contenuto nell’art. 7, fu quello della c.d. costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi.
Questa tesi fu dominante fino ai primi anni ’60, anche se andava in senso opposto a quelle che erano state le intenzioni manifestate dai costituenti, quando cominciò ad affermarsi un’altra teoria che sosteneva come la Carta avesse in realtà costituzionalizzato il c.d. “principio concordatario”, in forza del quale lo Stato sarebbe obbligato a regolare per via concordataria le materie che toccano gli interessi della Chiesa cattolica.
La teoria ora riferita non tiene conto però del fatto che, in sede di Assemblea costituente, fu proposto un emendamento al testo di quello che doveva divenire l’art. 7, per il quale “i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari” e che esso fu respinto.
Altra opinione considerò l’art. 7 cost. come una “norma sulle fonti del diritto”.
Secondo questa interpretazione, nella scala gerarchica delle leggi, tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie ci sarebbe un gradino intermedio occupato dalle c.d. “fonti normative atipiche”.
Queste ultime, pur avendo la forma di legge ordinaria, sarebbero dotate di una speciale forza di resistenza all’abrogazione, alla modifica e alla deroga da parte di leggi ordinarie; possono invece essere modificate da leggi ordinarie precedute dall’accordo con la controparte.
Altrimenti, la modifica unilaterale può avvenire solo con il procedimento aggravato di cui all’art. 138 cost. (procedimento di revisione costituzionale).

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.