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La sent. 30/71 della Corte Costituzionale sull'art. 7 cost


La Corte Costituzionale con la sent. 30/71 ha affermato che l’art. 7 cost. “non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto”; per precisare quale fosse il diritto prodotto dall’art. 7 cost. ha sottolineato come, pur riconoscendo l’indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa, il richiamo ai Patti “non ha la forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato”.
Quindi, l’art. 7 cost. ha parificato le norme di origine concordataria alle norme poste da leggi costituzionali.
Per quanto riguarda l’individuazione delle norme protette dall’art. 7 cost., la giurisprudenza della Corte Costituzionale è stata nel tempo oscillante.
Inizialmente ha considerato comprese non solo le disposizioni di origine concordataria, ma anche le relative norme di attuazione.
Successivamente ha adottato un orientamento opposto, ritenendo la copertura costituzionale applicabile alla sola l. 810/29 (sent. 1/77).
Infine, nell’Accordo di Villa Madama del 1984, ratificato dalla l. 121/85, preoccupazione delle parti contraenti è stata l’estensione delle garanzia di cui all’art. 7 cost. anche a tale rinnovato accordo.
Di conseguenza, anche la l. 121/85, con cui viene data esecuzione al Concordato del 1984, si ritiene dotata di una forza passiva o di resistenza all’abrogazione che la rende assimilabile alle norme costituzionali.
La l. 121/85 può dunque considerarsi una fonte atipica.
Parte della dottrina ha sostenuto che l’Accordo del 1984 non godrebbe della copertura di cui all’art. 7 cost., posto che la norma in esame si limita a fare riferimento espresso ai soli Patti Lateranensi.
Contro questa interpretazione è stato tuttavia rilevato come ove fosse negata alla l. 121/85 la garanzia della copertura costituzionale dell’art. 7, sarebbe riservato a nuovi accordi tra Italia e Santa Sede un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dall’art. 83 cost. per le intese con le confessioni acattoliche.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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