Skip to content

L’art. 71 cost.: il principio della distinzione degli ordini


Una volta entrata in vigore, la disposizione in esame fu dapprima trascurata dalla dottrina: si attribuì infatti alla formula un valore puramente dichiarativo, privo di conseguenze giuridiche.
In seguito si è invece scritto che essa contiene il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento canonico, ponendo le premesse dogmatiche alla disposizione di cui al secondo comma.
In conseguenza di ciò, sarebbero in contrasto con la norma in esame le disposizioni statali che istituissero un sistema di rapporti di subordinazione della Chiesa allo Stato e viceversa.
Dal principio della distinzione degli ordini segue anzitutto il divieto per lo Stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchico-istituzionale della Chiesa ed il divieto di sindacarne dottrina e disciplina.
Per contro, l’efficacia di leggi e provvedimenti della Chiesa non potrà mai essere diretta e immediata nello Stato, ma sarà sempre necessaria una statuizione degli organi statali, che ne sanciscano l’efficacia.
Di qui il diritto di tutte le Chiese di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica ed istituzionale, e conseguentemente anche di scegliere, nominare e sostituire i propri ministri conformemente alle norme del proprio ordinamento (c.d. riserva di statuto).

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.