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Il ricorso straordinario nel diritto amministrativo


Fra i ricorsi amministrativi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si caratterizza per l’attuazione più puntuale della garanzia del contraddittorio e, soprattutto, per l’introduzione di uno strumento specifico di garanzia, rappresentato dal parere del Consiglio di Stato.
La decisione del ricorso, infatti, deve essere preceduta da un parere del Consiglio di Stato, la cui rilevanza è sottolineata dalla previsione che solo una deliberazione del Consiglio dei Ministri può consentire una decisione difforme.
Queste circostanze e la previsione di un termine per la presentazione del ricorso (120 giorni) più ampio di quello previsto per il ricorso giurisdizionale avrebbero potuto assegnare al ricorso straordinario un rilievo significativo per la tutela del cittadino nei confronti dell’Amministrazione.
Invece questo rimedio ha avuto un ruolo pratico marginale, soprattutto a causa dei ritardi dei Ministeri nell’istruzione dei ricorsi.
Il ricorso straordinario è proposto contro provvedimenti definiti, in relazione solo a censure di legittimità, per l’annullamento dell’atto impugnato.
Entro 120 giorni, il ricorso straordinario, a pena di inammissibilità, deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati e presentato all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto impugnato o al Ministero competente per materia.
I controinteressati, entro 60 giorni dalla notificazione del ricorso, possono presentare “deduzioni e documenti” ed eventualmente un ricorso incidentale (col quale possono contestare a loro volta la legittimità del provvedimento impugnato).
Il Ministero competente dispone l’integrazione del contraddittorio, indicando le modalità attraverso le quali il ricorrente deve portare e conoscenza degli altri controinteressati il ricorso stesso.
Una volta presentato il ricorso ed integrato il contraddittorio, il Ministero competente deve procedere all’istruzione del ricorso.
L’istruttoria va completata nei 120 giorni successivi al termine per le deduzioni dei controinteressati.
Scaduto inutilmente tale termine è consentito al ricorrente procedere all’interpello del Ministero e successivamente depositare direttamente il ricorso presso il Consiglio di Stato, per il parere prescritto.
Una volta conclusa l’istruttoria, il ricorso è trasmesso dal Ministero al Consiglio di Stato per il suo parere.
Sulla base del parere del Consiglio di Stato, il Ministro formula la sua proposta di decreto al Presidente della Repubblica.
Se il Ministro intende discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri.
La decisione del ricorso straordinario è assunta con decreto del Presidente della Repubblica
La decisione del ricorso è impugnabile per revocazione, con ricorso da proporre nelle stesse forme del ricorso straordinario; inoltre è ammessa, con i limiti che saranno esaminati più avanti, l’impugnazione in sede giurisdizionale.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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