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Il ricorso gerarchico nel diritto amministrativo


Il d.p.r. 1199/71 detta una disciplina del ricorso gerarchico ispirata all’esigenza di assicurare una grande semplicità di forme e la limitazione degli adempimenti a quelli strettamente essenziali per il rimedio stesso.
Il ricorso deve essere diretto all’organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto impugnato e va proposto entro 30 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto da impugnare.
Il ricorso erroneamente rivolto a un organo diverso da quello competente, ma appartenente alla stessa Amministrazione di quest’ultimo, non è irricevibile: l’organo che lo ha ricevuto provvede l’ufficio a trasmetterlo all’organo competente.
Il ricorso gerarchico non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato: solo “per gravi motivi” l’organo competente per la decisione del ricorso può sospenderne, anche d’ufficio, l’esecuzione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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