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La tutela del contraddittorio rispetto all'organo sovraordinato nel diritto amministrativo


Il ricorrente non è tenuto a dare notizia del ricorso né all’organo che ha emesso l’atto di primo grado, né ai c.d. controinteressati.
Rispetto all’organo di primo grado non è prevista alcuna forma di contraddittorio: nel ricorso gerarchico l’interesse istituzionale dell’Amministrazione è già garantito dal fatto che il ricorso sia diretto all’organo sovraordinato a quello che ha emanato l’atto impugnato.
Per quanto riguarda i controinteressati, il d.p.r. 1199/71 impone all’organo adito con il ricorso di comunicarlo ai controinteressati stessi, per consentire ad essi di presentate “deduzioni e documenti”.
Nel ricorso gerarchico non vi è una garanzia piena del contraddittorio, come invece è prescritto per il procedimento giurisdizionale.
La previsione di un termine tassativo per la decisione esclude che la decisione del ricorso possa essere rinviata fino all’esaurimento degli scambi di memorie fra le parti; anzi, non è neppure garantito al ricorrente il diritto di replicare alle “deduzioni” dei controinteressati.
Le difese delle parti non hanno come destinatari le altre parti, ma sono dirette esclusivamente all’autorità competente per la decisione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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