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I profili dell’attività amministrativa: produzione di effetti giuridici


Alcune interpretazioni, ancora, accolgono argomenti di ordine squisitamente formale e individuano come elemento tipico del “potere” la produzione di effetti giuridici, in termini costitutivi.
Pertanto viene accolta come distinzione fondamentale quella fra procedimenti dichiarativi e procedimenti costitutivi.
I primi si limitano ad accertare o a certificare situazioni già identificate dalla legge e nei confronti di esse sarebbero identificabili diritti soggettivi; i secondi, invece, hanno un carattere dispositivo perché sono idonei a produrre effetti giuridici specifici e nei confronti di essi sarebbero identificabili interessi legittimi.
Si tenga presente che l’identificazione del carattere costitutivo di certi provvedimenti amministrativi non è pacifica;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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