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I profili dell’attività amministrativa: infungibilità


Altre interpretazioni assumono come caratteristica del “potere” amministrativo la sua infungibilità: il “potere” dell’Amministrazione è riservato a uno specifico apparato e solo a tale apparato è consentito l’esercizio di esso.
La posizione del cittadino titolare di un interesse legittimo si caratterizzerebbe per una dipendenza istituzionale dall’Amministrazione proprio per questa ragione.
Va osservato, però, che il carattere dell’infungibilità non è esclusivo del “potere” amministrativo.
Si configura, per esempio, anche rispetto a talune obbligazioni, nei cui confronti sono configurabili pacificamente posizioni di diritto soggettivo (si pensi al caso delle prestazioni artistiche).

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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