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L’appello incidentale nel giudizio amministrativo


Le parti alle quali sia stato notificato l’appello (principale) possono, a loro volta, impugnare la sentenza del Tar, per le statuizioni che ritengono lesive del loro interesse, proponendo appello incidentale.
L’istituto dell’appello incidentale si presenta in stretto rapporto con l’effetto devolutivo: non vi è onere d’impugnazione, e quindi di appello incidentale, nei casi in cui opera l’effetto devolutivo.
Se opera l’effetto devolutivo, il giudice d’appello ha già di per sé la capacità (e il dovere) di prendere in considerazione le ragioni e gli elementi non accolti dal giudice di primo grado; se la parte intende richiamarli specificamente all’attenzione del giudice d’appello, può farlo nelle sue normali difese, senza necessità di notificare un appello incidentale.
Effetto devolutivo ed onere di appello incidentale si collocano quindi in una relazione di alternatività.
L’istituto dell’appello incidentale si pone, inoltre, in stretta relazione con la nozione di soccombenza accolta nel processo amministrativo: l’interpretazione del Consiglio di Stato sulla necessità dell’appello incidentale per riproporre tutte le eccezioni di rito o di merito espressamente disattese nella sentenza, comporta la possibilità di un appello incidentale anche per la parte che sia stata soccombente solo su singole questioni.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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