Skip to content

La configurabilità e l’ampiezza di un effetto devolutivo dell’appello


Il giudice d’appello deve poter conoscere e decidere la vertenza con la stessa pienezza del giudice di primo grado.
Ciò che contraddistinguerebbe l’effetto devolutivo sarebbe l’automaticità della riemersione delle questioni già sollevate nel giudizio di primo grado, ossia il fatto che il loro esame non richiederebbe alcuna iniziativa della parte.
Per valutare la rilevanza nel processo amministrativo dell’effetto devolutivo è opportuno ricordare che un effetto devolutivo si può produrre solo nei limiti dell’impugnazione proposta: pertanto può riguardare solo questioni risolte nei capi di sentenza che siano impugnati.
Le soluzioni accolte per definire la nozione di capo di sentenza condizionano, pertanto, anche l’ampiezza dell’effetto devolutivo.
Alla stregua della lettura proposta dal Consiglio di Stato, nel processo amministrativo l’effetto devolutivo dell’appello avrebbe una portata molto limitata: consentirebbe al giudice di secondo grado di conoscere d’ufficio i meri argomenti, di diritto e di fatto, esposti dalle parti in ordine alle questioni esaminate e decise, e di valutare gli elementi di prova inerenti a tali questioni acquisiti nel giudizio di primo grado, nonché le istanze istruttorie proposte dalle parti nel giudizio di primo grado.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.