Skip to content

I ricorsi disciplinati dall’art. 23 bis della legge Tar


L’art. 23 bis della legge Tar disciplina una serie cospicua di ricorsi.
In alcuni casi, come in materia di opere pubbliche, le ragioni di celerità del giudizio avevano già comportato precedentemente l’adozione di discipline speciali; queste ed altre ancora sono state ricondotte ora a un unico modello, che dovrebbe evitare che la pendenza del processo possa pregiudicare interessi prioritari con danni per l’intera collettività.
La disciplina introdotta dall’art. 23 bis riguarda, in particolare, i ricorsi proposti contro provvedimenti in tema di opere pubbliche, i ricorsi contro provvedimenti in tema di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici o forniture, i ricorso contro atti di autorità amministrative indipendenti.
In questi giudizi tutti i termini processuali sono ridotti della metà, ad eccezione del termine per notificare il ricorso di primo grado, che pertanto rimane di 60 giorni.
Inoltre, se è stata richiesta una misura cautelare, il Tar, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza, se ritiene a un primo esame che il ricorso possa essere accolto e che vi sia il rischio di una danno grave e irreparabile, dispone con ordinanza che la discussione del ricorso nel merito si tenga nella prima udienza successiva alla scadenza di un termine di 30 giorni.
La fissazione dell’udienza di discussione a così breve durata dalla presentazione del ricorso dovrebbe assorbire l’interesse del ricorrente a una misura cautelare.
La possibilità di una tutela cautelare, però, non può essere esclusa del tutto: pertanto è stato previsto che “in caso di estrema gravità e urgenza” il collegio disponga subito le misure cautelari opportune.
La disciplina appena descritta si applica anche nel giudizio avanti al Consiglio di Stato, nel caso di richiesta di sospensione della sentenza appellata.
L’appello va proposto entro termini abbreviati (30 giorni dalla notificazione della sentenza).
La disciplina prevista dall’art. 23 bis l. Tar è richiamata anche da altre leggi speciali.
In particolare è richiamata per l’impugnazione dei provvedimenti del Ministero delle comunicazioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per i ricorsi giurisdizionali contro atti del CONI e delle Federazioni sportive: questi ricorsi però sono sempre decisi “con sentenza succintamente motivata”.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.