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Giudizio a tutela del diritto d’accesso


Una disciplina speciale è dettata per il giudizio a tutela del diritto d’accesso.
Il ricorso in materia di accesso va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto all’accesso, ovvero dalla formazione del silenzio dell’Amministrazione (che si forma dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso).
Invece del ricorso giurisdizionale, il cittadino può presentare un’istanza di riesame diretta alla Commissione per l’accesso o al difensore civico; ciò non comporta però una rinuncia definitiva all’azione giurisdizionale, che può essere proposta in un secondo tempo dopo la decisione della Commissione o del difensore civico.
Avanti al Tar, il ricorrente può stare in giudizio personalmente.
Se accoglie il ricorso, il Tar “ordina all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti”: la sentenza ha il carattere “ordinario” già descritto.
L’appello al Consiglio di Stato è soggetto a un termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza del Tar, più breve di quello ordinario;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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