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Il giudizio in materia elettorale nel processo amministrativo


Fra i riti speciali va considerato, innanzi tutto, il giudizio in materia elettorale previsto per le elezioni amministrative.
Per queste elezioni il contenzioso è ripartito fra il giudice ordinario, che è competente per le questioni inerenti alla presentazione delle liste e al diritto di elettorato attivo e passivo, e il giudice amministrativo, che è competente per le questioni inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali nelle elezioni amministrative.
Per le elezioni politiche, invece, le vertenze inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali sono di competenza della Camera della cui elezione si tratta.
Il giudizio per le operazioni elettorali può essere promosso con ricorso da qualsiasi elettore dell’ente interessato dalle elezioni, oltre che dal candidato interessato (si tratta, infatti, di un’azione popolare); il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato.
Il ricorso va proposto di norma nei confronti dell’atto di proclamazione degli eletti e va depositato al Tar entro 30 giorni da tale atto.
Solo a questo punto il ricorso, con il decreto, va notificato all’ente della cui elezione si discute e ad almeno uno dei controinteressati.
Il giudizio riguarda qualsiasi vizio del procedimento elettorale e il Tar, se accoglie il ricorso, può disporre la rettifica dei risultati elettorali, anche con la sostituzione degli eletti.
La sentenza è passibile di impugnazione al Consiglio di Stato con appello da proporsi in termini ridotti rispetto a quelli ordinari;

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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