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Le parti necessarie nel processo amministrativo: i contro interessati


Infine, sono parti necessarie i contro interessati.
Sono tali i soggetti ai quali l’atto impugnato conferisce un’utilità specifica; di conseguenza sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato.
Ad essi deve essere notificato il ricorso; nel caso in cui i contro interessati siano più di uno, il ricorso è ammissibile anche se notificato a uno solo di essi, ma nei confronti degli altri deve essere effettuata l’integrazione del contraddittorio.
I contro interessati sono in una posizione “speculare” rispetto al ricorrente: se il ricorrente lamenta una lesione a un suo interesse legittimo, i contro interessati invece traggono dall’atto impugnato la realizzazione del loro interesse legittimo.
Questa “specularità” di posizioni implica una pari dignità nel processo.
Il ricorso incidentale è l’atto processuale con il quale il contro interessato può impugnare a sua volta il provvedimento impugnato e far valere vizi il cui accertamento potrebbe comportare, in caso di accoglimento del ricorso principale, in risultato pratico favorevole al contro interessato stesso.
Inoltre, con il ricorso incidentale, il contro interessato può impugnare un diverso atto dal quale dipendano la legittimazione, o l’interesse a ricorrere, o comunque un vantaggio rilevante per il ricorrente principale.
Ai fini della identificazione dei contro interessati, secondo la giurisprudenza non è sufficiente, però, il requisito di ordine sostanziale richiamato all’inizio e rappresentato dall’attribuzione a tali soggetti di un’utilità specifica ad opera del provvedimento impugnato.
È necessario anche un requisito di ordine formale, e cioè che il contro interessato sia identificato o facilmente identificabile alla stregua dell’atto amministrativo stesso.
Questo requisito di ordine formale, giustificato con lo scopo di rendere meno gravoso l’onere della notifica dell’impugnazione da parte del ricorrente, introduce un elemento di incertezza, perché non assicura la partecipazione al giudizio a soggetti nei cui confronti però il giudicato può incidere direttamente.
La giurisprudenza afferma che i contro interessati non identificati nell’atto amministrativo (c.d. contro interessati non intimati) possono intervenire nel processo amministrativo e proporre ogni difesa ammessa per i contro interessati; tuttavia, proprio perché non sono considerati parti necessarie, nei loro confronti non sussiste un obbligo di notifica del ricorso o di integrazione del contraddittorio.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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