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Le parti necessarie nel processo amministrativo: il ricorrente


Il ricorrente, infatti, fa valere in giudizio un proprio interesse legittimo o, nei casi di giurisdizione esclusiva, un proprio diritto soggettivo.
L’interesse del ricorrente non rappresenta un mero criterio di identificazione del soggetto legittimato a proporre l’azione, ma identifica la posizione soggettiva su cui verte il giudizio.
L’introduzione del giudizio dipende da un suo atto di iniziativa (il ricorso), che individua l’oggetto su cui verterà il giudizio.
Il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione proposta, nel senso che può anche rinunciare ad essa.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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