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Sentenza di reintegrazione in forma specifica


Il rapporto fra l’impugnazione dell’atto lesivo e la domanda di risarcimento è discusso anche per la previsione di sentenze del giudice amministrativo di “reintegrazione in forma specifica”.
La previsione di una “reintegrazione in forma specifica” comporterebbe una innovazione radicale e varrebbe a introdurre nel nostro sistema di giustizia amministrativa un’azione di adempimento a tutela degli interessi legittimi, soprattutto nel caso di c.d. interessi “pretensivi”.
È stato sostenuto che il ricorrente potrebbe chiedere al giudice amministrativo, se non residui un potere discrezionale della Pubblica Amministrativa, non solo di accertare l’illegittimità del diniego, ma anche di verificare la fondatezza della sua pretesa ad ottenere quell’autorizzazione: una sentenza del genere imporrebbe all’amministrazione di rilasciare necessariamente il provvedimento richiesto.
Questa giurisprudenza assegna al giudice amministrativo un ruolo nuovo: il giudice non dovrebbe più limitare la sua cognizione alla verifica dell’illegittimità degli atti amministrativi, ma dovrebbe accertare ciò che sarebbe spettato al ricorrente se l’Amministrazione avesse agito legittimamente.
In alcune decisioni, il Consiglio di Stato ha però criticato questo indirizzo.
In particolare ha osservato che sentenze del genere sono tipiche della c.d. giurisdizione di merito, che nel nostro ordinamento è ammessa solo in casi tassativi.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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