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L’azione di mero accertamento e l’azione di condanna nel processo amministrativo


Di azione di mero accertamento (o azione dichiarativa) nel processo amministrativo si parla propriamente con riguardo a vertenze per diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva: la giurisprudenza tende invece ad escludere la proponibilità di un’azione di accertamento in tutti i casi in cui sia possibile l’impugnazione di un provvedimento.
Oggetto di accertamento può essere sia un diritto patrimoniale che un diritto non patrimoniale.
Per analogia con la disciplina generale sulla tutela dei diritti soggettivi, la giurisprudenza ritiene che l’azione di accertamento non sia soggetta al termine di decadenza di 60 giorni previsto invece per l’impugnazione dei provvedimenti.
Naturalmente sono fatti salvi gli effetti della prescrizione del diritto.
Inoltre un’azione di accertamento deve ammettersi quando la vertenza abbia ad oggetto un provvedimento nullo.
In passato all’azione di mero accertamento veniva ricondotta anche l’azione nei confronti del silenzio-rifiuto, in quanto in quest’ipotesi la tutela dell’interesse legittimo non poteva realizzarsi attraverso l’impugnazione di un provvedimento.
La tutela nei confronti del silenzio-rifiuto è stata però delineata in termini nuovo dalla l. 205/2000 e dalla l. 241/90.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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