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Conclusione del procedimento amministrativo espressa mediante accordo sostitutivo


Il procedimento amministrativo porta all’emanazione di un atto finale che non è propriamente un atto amministrativo, bensì un accordo tra P.A. e parti interessate.
Prima della l. 15/2005 si potevano essere sostituiti da accordi soltanto certi atti finali, espressamente previsti dalla legge, oggi è possibile concludere con accordi sostitutivi qualunque procedimento amministrativo.
Il regime di questi accordi, come vedremo tra breve, è un ibrido tra diritto privato e diritto amministrativo.
Gli accordi riguardano solitamente la P.A. da una parte e soggetti privati dall’altra, ma possono esistere anche accordi sostitutivi tra più amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e la loro disciplina è la stessa degli accordi sostitutivi tra P.A. e privati.
Dubbia è la riconducibilità al regime degli accordi sostitutivi dei c.d. accordi di programma che vengono stipulati da due o più Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici relativamente alle modalità di realizzazione di opere pubbliche, in quanto questi richiedono un atto formale di approvazione che è tipica conseguenza degli atti strumentali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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