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Funzione di regolazione nella PA: autoritatività


Siamo di fronte ad un atto autoritativo quando presenta le seguenti caratteristiche:
a)    imperatività, tratto caratterizzante che costituisce manifestazione di un potere imperativo, l’autore determina un effetto giuridico che incide sulla sfera giuridica del destinatario senza che abbia rilievo la volontà di quest’ultimo, anche se espressa. Negli atti tra privati non è possibile l’imperatività perché è necessario il consenso in quanto le parti sono considerate alla pari. L’unico atto imperativo non amministrativo sono le sentenze giudiziarie. Una manifestazione di atto autoritativo si ha con l’annullamento d’ufficio (anche se in questo caso solo per atti illegittimi) e con la revoca (in ogni caso vi siano mutazioni degli elementi di fatto che hanno portato alla decisione revocata) con cui viene unilateralmente eliminato un atto e tutte le posizioni giuridiche soggettive fondate su di esso.
La revoca deve però rispettare alcuni parametri:
1.    solo l’organo che ha emanato l’atto può revocarlo;
2.    solo atti con efficacia durevole possono essere revocati;
3.    solo in caso di sopravvenute modificazioni della situazione che ha portato all’emanazione si può revocare;
4.    devono essere indennizzati coloro che hanno eventualmente tratto pregiudizio dalla revoca dell’atto;
5.    per quanto riguarda i contratti stipulati dalla P.A., cioè atti sottoposti comunque al diritto privato, la revoca unilaterale della P.A. è consentita solo se prevista dalla legge o dal contratto stesso.
b)    esecutività, la P.A. ha diritto all’adempimento dei suoi provvedimenti a prescindere di una sentenza che dichiari la legittimità della pretesa in virtù di un valido titolo: i provvedimenti sono di per sé esecutivi.
c)    esecutorietà, la P.A. può dare esecuzione forzata ai propri provvedimenti nei casi di inadempienza senza autorizzazione giudiziaria che è invece richiesta per i privati.
Questa caratteristica non è pero insita in ogni atto amministrativo ma deve essere espressamente prevista dalla legge, nei casi e nelle modalità di esercizio.
La tutela giurisdizionale contro gli atti esecutori permane, è soltanto inverso l’onere dell’iniziative rispetto ai rapporti tra privati: tra privati è una parte che cita l’altra per ottenere l’adempimento, con la P.A. è l’inadempiente che cita la P.A. per tutelare la propria posizione dopo aver subito l’esecuzione forzata.
L’esecutorietà può essere attribuita dalla legge anche ad atti della P.A. sottoposti al diritto privato (come ad esempio per gli atti di riscossione dei crediti dello Stato).

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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