Disciplina della responsabilità amministrativa
La P.A. e i funzionari sono responsabili solidalmente, solitamente il danneggiato cita per danni la P.A. perché da maggiori garanzie di pagamento e in quanto l’onere della prova è più lieve (dolo o colpa grave per i funzionari, colpa per P.A.).
Secondo le comuni regole di diritto privato, poi, la P.A. ha un diritto di regresso nei confronti del funzionario ex art. 2055 c.c.
Solitamente però la P.A. cita il funzionario agente in virtù della responsabilità amministrativa, cioè quella dei danni causati dai funzionari alla P.A., che è regolata da una disciplina speciale amministrativa.
Gli aspetti sostanziali di tale disciplina sono:
i. il funzionario è responsabile solo se ha agito in dolo o colpa grave;
ii. il debito nei confronti della P.A. si trasmette agli eredi soltanto se il funzionario ha tratto arricchimento dall’attività illecita;
iii. non si attua un diritto di regresso della P.A. verso il funzionario in relazione del risarcimento danni dovuto da loro solidalmente al privato danneggiato, bensì il funzionario deve alla P.A. i danni causati dalla sua violazione degli obblighi di servizio;
iv. la condanna consiste sempre in una somma minore di quella del danno effettivamente accertato;
v. la competenza è affidata alla Corte dei Conti che può anche promuovere l’inizio del processo d’ufficio, da parte della sua procura interna.
La responsabilità dell’amministrazione è rivolta ad un’esigenza riparatoria nei confronti del danno subito dalla parte lesa, e ad un’esigenza sanzionatoria nei confronti del funzionario agente.
Ecco che la tutela delle esigenze riparatorie devono sussistere anche in assenza di dolo o colpa del funzionario danneggiante secondo un criterio di giustizia nei confronti del danneggiato, mentre le esigenze sanzionatoria possono essere risolte con metodi diversi da quelli strettamente civilistici del risarcimento da parte del funzionario, che spesso risulta troppo gravoso rispetto al grado di colpevolezza, utilizzando strumenti sanzionatori diversi come quelli penali o disciplinari.
La colpa svolge un ruolo incentivante molto importante in quanto se la si esclude e si risarciscono tutti i danni allora i cittadini non opererebbero per evitare di subire danni dalla P.A., viceversa se si prevedesse un grado di colpa troppo alto per concedere risarcimenti sarebbe la P.A. a non essere incentivata a tenere comportamenti tali da evitare di provocare danni ai cittadini.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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