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Risarcimento: la colpa nella PA


La sent. 500/1999 ha definito dei parametri diversi per la colpa della pubblica amministrazione: non più negligenza, imprudenza e imperizia ma imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Per dimostrare la colpa dell’amministrazione il diritto italiano si è conformato a quello comunitario ritenendo sufficiente che il danneggiato, cui spetta l’onere della prova, fornisca anche solo elementi indiziari purché costituiscano presunzioni semplici (semplici congetture che però devono essere basate su elementi gravi, ammettono sempre prova contraria).
L’amministrazione può presentare elementi a giustificazione del proprio errore per evitare l’imputazione della colpa.
Quando l’attività illegittima dell’amministrazione non è viziata da uno dei vizi di legittimità, cioè non è annullabile, l’onere della prova è ancora più semplice.
Occorre ora chiarire i rapporti tra la responsabilità dell’amministrazione e quella dei suoi funzionari, che come abbiamo visto la prima è estensione di questa.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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