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Risarcimento: il danno risarcibile nella PA


Vediamo ora come è strutturato il risarcimento dei danni causati da esercizio illegittime di poteri amministrativo agli interessi legittimi.

Danno risarcibile


L’art. 2043 c.c. quando parla di “risarcire il danno” si riferisce a danni relativi alla sfera patrimoniale (perdite o mancati guadagni), personale o morale.
Il danno risarcibile consisterà in queste accezioni, solo in alcuni casi i danni morali, ma soltanto quando siano diretta conseguenza del “danno ingiusto” cioè dell’illecita azione amministrativa.
Ma, in concreto, i danni risarcibili corrispondono alla divergenza tra il comportamento dovuto e quello tenuto dalla P.A.
E’ escluso il risarcimento qualora l’attività legittima avrebbe comunque portato alla lesione dell’interesse giuridicamente rilevante del danneggiato.
Facile sarà la valutazione del danno in ambito di attività vincolate, in cui l’attività della P.A. poteva essere soltanto una, mentre più complesso è il processo di individuazione del danno risarcibile in attività discrezionali.
In quest’ambito vengono risarcite le c.d. chances che i privati avrebbero avuto di veder soddisfatti propri interessi, o di non subire pregiudizi, qualora l’amministrazione avesse agito legittimamente.
Sono risarcibili i danni causati da attività o atti illegittimi, cioè annullabili ma anche irregolari, in quanto sono considerati risarcibili i danni causati da violazioni di norme procedimentali o di forma qualora comportino spese inutili a carico dei destinatari o danni morali.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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