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Responsabilità extracontrattuale da esercizio illecito di poteri amministrativi


Se la P.A. causa danni tramite l’esercizio di suoi poteri usati in maniera legittima allora il cittadino danneggiato non può pretendere un risarcimento, ma casomai un indennizzo qualora la legge lo preveda.
Quando, invece, la P.A. causa danni da un esercizio illegittimo dei propri poteri allora il danneggiato ha diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.
L’interpretazione dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per esercizio illegittimo dei propri poteri, è stata rivista dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n° 500 del 1999 proprio per concedere il risarcimento in queste situazioni:
- Prima della sent. 500/1999, il risarcimento per danni causati dalla pubblica amministrazione nell’esercizio illegittimo dei propri poteri era escluso in quanto il “danno ingiusto” dell’art. 2043 c.c. era interpretato come lesione di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo (che invece sorgono dall’esercizio di poteri da parte della P.A.).
L’unica eccezione a questo principio di non risarcibilità degli interessi legittimi si era elaborato nella giurisprudenza e riguardava gli interessi legittimi oppositivi che incidevano su diritti soggettivi (c.d. diritti affievoliti).
- Dopo sent. 500/1999, la giurisprudenza iniziò ad elaborare il principio della c.d. atipicità dell’illecito tendendo a ricondurre entro i ranghi di “danno ingiusto” un insieme sempre più vasto di casi.
Anche orientamenti comunitari iniziarono ad essere rivolti verso la concessione del diritto al risarcimento anche per lesioni a interessi legittimi, come nel caso di mancato rispetto, da parte degli Stati, delle direttive comunitarie in tema di procedure concorsuali di scelta del contraente.
Tutto questo excursus giurisprudenziale si è infine tradotto nella sent. 500/1999 che definisce l’ambito di applicazione dell’art 2043 c.c. riprendendo la tesi dell’atipicità dell’illecito: per configurare la responsabilità aquiliana è sufficiente la lesione di un interesse giuridicamente rilevante senza che abbia rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto.
Quindi anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella del diritto soggettivo o di un altro qualsiasi interesse, purché non di fatto ma giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie di “danno ingiusto” richiamata dall’art. 2043 c.c.
Dopo la sentenza anche la legge ha recepito la nuova tendenza giurisprudenziale attribuendo ai TAR il potere di condannare la P.A. al risarcimento dei danni nei casi di loro competenza che, essendo organi di giustizia amministrativa, riguardano in primo luogo interessi legittimi.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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